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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale, riuniti due ricorsi statali, dichiara l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni delle leggi finanziarie della Regione Campania per il 2011 e per l’attuazione del Piano di rientro del settore sanitario, respingendo invece altre censure.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio aveva impugnato moltissimi commi dell’art. 1 della legge finanziaria regionale 2011 della Campania (legge reg. n. 4 del 2011) e disposizioni della successiva legge reg. n. 3 del 2012, attuativa del Piano di rientro del settore sanitario, regione soggetta a vincoli di risanamento dei conti pubblici.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni delle leggi reg. Campania n. 4 del 2011 e n. 3 del 2012, evocando, tra gli altri parametri, gli artt. 3, 38, 81, 117 e 120 della Costituzione, oltre ai vincoli derivanti dal Piano di rientro sanitario.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un’ampia serie di commi dell’art. 1 della legge reg. Campania n. 4 del 2011; ha dichiarato non fondate alcune questioni (commi 75 e 78, lettera a), ha dichiarato estinto il processo o cessata la materia del contendere per altre disposizioni.

Il principio

Le Regioni sottoposte a Piano di rientro sanitario incontrano vincoli stringenti derivanti dai parametri finanziari e dal coordinamento della finanza pubblica: le disposizioni regionali che li violano sono costituzionalmente illegittime.

Domande e risposte

Quante norme regionali erano in discussione?

Moltissime: il ricorso 2011 censurava decine di commi dell’art. 1 della legge finanziaria campana, oltre a disposizioni della legge attuativa del Piano di rientro sanitario.

Qual è stato l’esito complessivo?

Un esito misto: numerose dichiarazioni di illegittimità, alcune questioni non fondate, altre estinte o con cessazione della materia del contendere.

Perché pesa il Piano di rientro sanitario?

Perché impone alla Regione vincoli di risanamento dei conti che limitano la sua autonomia legislativa in materia di spesa.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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