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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano sulla disciplina del superamento del dissenso espresso in conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e della salute.

Di cosa si tratta

L’art. 49 del d.l. n. 78 del 2010 aveva ridisegnato gli effetti del dissenso in conferenza di servizi, consentendo che il mancato raggiungimento dell’intesa, anche a tutela di interessi ambientali, paesaggistici o sanitari, fosse superato con deliberazione del Consiglio dei ministri, pure in materie di competenza regionale e provinciale.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l’art. 49, comma 3, lettera b), e comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale, al principio di leale collaborazione e agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, letti congiuntamente all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La decisione della Corte

La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre disposizioni impugnate, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione relativa all’art. 49, comma 3, lettera b), e comma 4, del d.l. n. 78 del 2010 promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Il principio

Il giudizio in via principale richiede censure adeguatamente argomentate e riferite alle effettive competenze statutarie: in difetto di tali requisiti la questione è dichiarata manifestamente inammissibile, senza esame del merito.

Domande e risposte

Cosa disciplinava la norma impugnata?

Il superamento del dissenso espresso in conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, tramite deliberazione del Consiglio dei ministri.

Come si è conclusa la questione?

Con una dichiarazione di manifesta inammissibilità: la Corte non ha esaminato il merito.

Quali parametri erano evocati?

Norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, il principio di leale collaborazione e gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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