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La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le censure contro il blocco dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, confermando la misura di contenimento della spesa.
Di cosa si tratta
Alcuni TAR avevano sollevato dubbi sulla norma che, nell’ambito delle misure di stabilizzazione finanziaria del 2010, bloccava gli incrementi dei trattamenti economici nel pubblico impiego, ritenendola lesiva di vari principi costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione. Le questioni sono state sollevate dal TAR Marche e dal TAR Campania, sezione di Salerno.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010.
Il principio
Le misure temporanee di blocco dei trattamenti economici nel pubblico impiego, finalizzate al contenimento della spesa, rientrano nella discrezionalità del legislatore e non violano i principi di uguaglianza, giusta retribuzione, capacità contributiva e buon andamento.
Domande e risposte
Il blocco è stato dichiarato legittimo?
Sì: le questioni sono state dichiarate manifestamente infondate.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione.
Chi aveva sollevato le questioni?
Il TAR Marche e il TAR Campania, sezione staccata di Salerno.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, parametro della questione
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva, parametro della questione
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, parametro della questione
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