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La Corte ha ritenuto legittima la norma che disciplina le sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza, respingendo le censure di disparità di trattamento e di buon andamento.
Di cosa si tratta
Un appartenente alla Polizia di Stato aveva contestato, davanti al TAR Sardegna, la disciplina sulle sanzioni disciplinari prevista dal d.P.R. n. 737 del 1981, ritenendola irragionevole e lesiva del buon andamento dell’amministrazione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 737 del 1981.
Il principio
La disciplina delle sanzioni disciplinari per il personale di pubblica sicurezza non viola i principi di uguaglianza e di buon andamento dell’amministrazione e rientra nella ragionevole discrezionalità del legislatore.
Domande e risposte
La norma è stata annullata?
No: la questione è stata dichiarata non fondata.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3 (uguaglianza) e 97 (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) della Costituzione.
Chi ha sollevato la questione?
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, parametro della questione
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