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La Corte ha annullato una norma della legge di assestamento del bilancio della Valle d’Aosta, mentre ha dichiarato estinto il giudizio sulle altre disposizioni impugnate.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato alcune norme della legge regionale valdostana di assestamento del bilancio 2013, ritenendole in contrasto con i vincoli statali di finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 26, comma 1, 6, comma 1, e 28, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 8 aprile 2013, n. 8 (assestamento del bilancio di previsione 2013). La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2013 e ha dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni sugli artt. 6, comma 1, e 28, comma 1.
Il principio
Le norme regionali di bilancio devono rispettare i vincoli statali di finanza pubblica; sulle disposizioni per le quali è venuta meno la materia del contendere il processo si estingue.
Domande e risposte
Quale norma è stata annullata?
L’art. 26, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2013.
Cosa è successo per gli artt. 6 e 28?
Il processo è stato dichiarato estinto, essendo venuta meno la materia del contendere.
Chi ha promosso il giudizio?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale.
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