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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le censure di un TAR contro una norma di delega sulla riforma del lavoro pubblico e delle funzioni della Corte dei conti. Nessuna decisione sul merito.
Di cosa si tratta
Il TAR Lazio aveva sollevato dubbi di costituzionalità su una disposizione della legge n. 15 del 2009 (la cosiddetta delega Brunetta) che riguardava anche le funzioni attribuite alla Corte dei conti, nell’ambito di un giudizio amministrativo.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, in riferimento agli artt. 3, 100, 101, 103, 104 e 108, secondo comma, della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio.
Il principio
Quando la questione è carente sul piano dei presupposti processuali, la Corte non entra nel merito e ne dichiara la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
La Corte ha deciso sul merito?
No: ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, senza pronunciarsi sulla fondatezza.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3, 100, 101, 103, 104 e 108, secondo comma, della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 100 della Costituzione — funzioni e garanzie della Corte dei conti, parametro invocato
- Art. 103 della Costituzione — giurisdizione della Corte dei conti, parametro invocato
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato
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