Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha annullato in parte una legge veneta sulla gestione della fauna selvatica nelle aree precluse alla caccia, perchè affidava compiti anche ai cacciatori in materia riservata allo Stato. Ha invece salvato il resto della disciplina regionale.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto aveva disciplinato la gestione della fauna selvatica nelle zone del territorio dove la caccia è vietata. Il Governo contestava che alcune previsioni invadessero la competenza statale sulla tutela dell’ecosistema e della fauna.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2 della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso in via principale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge reg. Veneto n. 6 del 2013, limitatamente alla parte che coinvolgeva i cacciatori residenti abilitati; ha invece dichiarato non fondate le questioni sui commi 1 e 2 dello stesso articolo.

Il principio

La gestione della fauna selvatica rientra nella tutela dell’ambiente, riservata allo Stato; la Regione non può attribuire ai cacciatori compiti che incidono su tale ambito, ma conserva spazi di disciplina compatibili con lo standard statale.

Domande e risposte

Cosa è stato annullato?

Solo la parte dell’art. 2, comma 3 che includeva i cacciatori residenti abilitati nella gestione della fauna nelle aree precluse alla caccia.

La legge regionale è stata salvata nel resto?

Sì: le questioni sui commi 1 e 2 dell’art. 2 sono state dichiarate non fondate.

Qual è il parametro costituzionale?

L’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sulla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.