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Con l’ordinanza n. 76 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili, perché identiche ad altre già respinte, le questioni sull’art. 9, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012 sollevate ancora una volta dal Tribunale di Nocera Inferiore.

Di cosa si tratta

La disposizione censurata riguardava la disciplina transitoria collegata alla mediazione civile obbligatoria e ai relativi profili di spese processuali. Il medesimo Tribunale aveva già sollevato più volte questioni dal contenuto sostanzialmente identico.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore aveva nuovamente impugnato l’art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 della Costituzione, riproponendo questioni già oggetto di precedenti ordinanze.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, già respinte con le ordinanze n. 115, n. 217 e n. 261 del 2013 per difetto di motivazione sulla rilevanza e per la mancata indicazione coerente delle ragioni della violazione dei numerosi parametri invocati.

Il principio

La riproposizione di questioni identiche, già dichiarate inammissibili per gli stessi vizi di motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza, conduce a una nuova declaratoria di manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Perché le questioni sono state respinte?

Perché identiche ad altre già dichiarate inammissibili nel 2013, viziate da carenze di motivazione sulla rilevanza e sui parametri costituzionali invocati.

Cosa significa «riuniti i giudizi»?

Le diverse ordinanze di rimessione, avendo lo stesso contenuto, sono state trattate insieme in un’unica decisione.

La Corte ha valutato il merito della norma?

No: l’inammissibilità ha riguardato vizi della motivazione delle ordinanze, non il contenuto della disposizione.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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