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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili e manifestamente infondate le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Napoli sul decreto legislativo n. 150 del 2011, che ha ricondotto i giudizi di opposizione alla stima espropriativa entro i riti semplificati.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda la semplificazione e la riduzione dei riti civili attuata nel 2011, con cui le controversie di opposizione alla stima nei procedimenti espropriativi sono state ricondotte a un rito uniforme. Il giudice rimettente riteneva incongrua tale scelta rispetto alla natura di questi giudizi.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Napoli ha sollevato la questione sugli artt. 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo n. 150 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, nonché all’art. 77, primo comma, Cost. con riguardo all’esercizio della delega legislativa.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni riferite agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e manifestamente infondata la questione riferita all’art. 77, primo comma, Cost.

Il principio

La scelta del legislatore delegato di ricondurre i procedimenti di opposizione alla stima entro un rito semplificato rientra nella discrezionalità legislativa e non viola i principi della delega né le garanzie del giusto processo, purché resti assicurata la tutela delle parti.

Domande e risposte

Che cosa ha fatto il decreto legislativo n. 150 del 2011?

Ha ridotto e semplificato i riti civili, ricomprendendo numerose controversie, tra cui l’opposizione alla stima espropriativa, entro modelli processuali uniformi.

Quali parametri ha invocato il giudice rimettente?

Gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sotto il profilo dell’eguaglianza e del giusto processo, e l’art. 77, primo comma, con riguardo ai limiti della delega legislativa.

Come si è conclusa la decisione?

Con la manifesta inammissibilità delle censure su eguaglianza e giusto processo e la manifesta infondatezza di quella sulla delega legislativa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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