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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili e manifestamente infondate le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Napoli sul decreto legislativo n. 150 del 2011, che ha ricondotto i giudizi di opposizione alla stima espropriativa entro i riti semplificati.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda la semplificazione e la riduzione dei riti civili attuata nel 2011, con cui le controversie di opposizione alla stima nei procedimenti espropriativi sono state ricondotte a un rito uniforme. Il giudice rimettente riteneva incongrua tale scelta rispetto alla natura di questi giudizi.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Napoli ha sollevato la questione sugli artt. 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo n. 150 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, nonché all’art. 77, primo comma, Cost. con riguardo all’esercizio della delega legislativa.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni riferite agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e manifestamente infondata la questione riferita all’art. 77, primo comma, Cost.
Il principio
La scelta del legislatore delegato di ricondurre i procedimenti di opposizione alla stima entro un rito semplificato rientra nella discrezionalità legislativa e non viola i principi della delega né le garanzie del giusto processo, purché resti assicurata la tutela delle parti.
Domande e risposte
Che cosa ha fatto il decreto legislativo n. 150 del 2011?
Ha ridotto e semplificato i riti civili, ricomprendendo numerose controversie, tra cui l’opposizione alla stima espropriativa, entro modelli processuali uniformi.
Quali parametri ha invocato il giudice rimettente?
Gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sotto il profilo dell’eguaglianza e del giusto processo, e l’art. 77, primo comma, con riguardo ai limiti della delega legislativa.
Come si è conclusa la decisione?
Con la manifesta inammissibilità delle censure su eguaglianza e giusto processo e la manifesta infondatezza di quella sulla delega legislativa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro evocato sul trattamento processuale di questi giudizi.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, richiamato quanto alle garanzie delle parti nel rito semplificato.
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, tra i parametri invocati dal giudice rimettente.
- Art. 77 della Costituzione — primo comma: limiti della delega legislativa, parametro dichiarato manifestamente infondato.
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