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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme del codice del processo amministrativo che attribuivano al giudice amministrativo le controversie sulle sanzioni della Banca d’Italia: il legislatore delegato ha ecceduto la delega, in linea con quanto già deciso per le sanzioni CONSOB.

Di cosa si tratta

Il codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) aveva trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e alla competenza del TAR Lazio, le controversie sui provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria adottati dalla Banca d’Italia, abrogando la precedente competenza della Corte d’appello.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Lazio ha sollevato questioni di legittimità degli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010 e dell’art. 4, comma 1, numeri 17) e 19), dell’Allegato 4, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega di cui all’art. 44 della legge n. 69/2009.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, nella parte in cui attribuiscono al giudice amministrativo le controversie sulle sanzioni della Banca d’Italia, e delle correlate norme abrogative dell’Allegato 4. La soluzione è coerente con la sentenza n. 162 del 2012, che aveva già dichiarato illegittime le stesse norme per le sanzioni CONSOB: la delega era limitata al riordino e all’adeguamento del processo amministrativo, non a un trasferimento di giurisdizione.

Il principio

Il legislatore delegato che, riordinando il processo amministrativo, sposta la giurisdizione su materie sanzionatorie eccede i limiti della delega e viola l’art. 76 Cost. Per effetto della pronuncia, tornano applicabili le disposizioni che attribuivano la competenza alla Corte d’appello.

Domande e risposte

Quale giudice è competente sulle sanzioni della Banca d’Italia dopo la sentenza?

Tornano applicabili le norme che attribuivano la competenza funzionale alla Corte d’appello, illegittimamente abrogate dal codice del processo amministrativo.

Perché le norme sono state dichiarate illegittime?

Per eccesso di delega (art. 76 Cost.): la delega consentiva solo il riordino e l’adeguamento del processo amministrativo, non un trasferimento di giurisdizione.

La Corte aveva già deciso casi analoghi?

Sì: con la sentenza n. 162 del 2012 aveva dichiarato illegittime le stesse norme con riguardo alle sanzioni della CONSOB.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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