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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia contro lo Stato in merito all’assegnazione dei seggi parlamentari operata dall’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda il cosiddetto «slittamento dei seggi», cioè lo spostamento di seggi tra circoscrizioni nelle operazioni di compensazione previste dalla legge elettorale per la Camera. La Regione Friuli-Venezia Giulia lamentava che alla propria circoscrizione fossero stati assegnati meno seggi del dovuto.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, in relazione al verbale del 5 marzo 2013 dell’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione, chiedendo l’annullamento dell’assegnazione dei seggi alla circoscrizione regionale operata con le compensazioni dell’art. 83 del d.P.R. n. 361 del 1957.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione: la Regione non era legittimata a far valere, attraverso questo strumento, una doglianza relativa al riparto dei seggi parlamentari tra circoscrizioni, materia che esula dalle attribuzioni costituzionalmente garantite all’ente regionale.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra enti presuppone la lesione di una competenza costituzionalmente garantita all’ente ricorrente: la Regione non è titolare di attribuzioni in ordine alla ripartizione dei seggi parlamentari fra le circoscrizioni, sicché il relativo conflitto è inammissibile.

Domande e risposte

Che cos’è lo «slittamento dei seggi»?

È lo spostamento di seggi tra circoscrizioni che può derivare dalle operazioni di compensazione previste dalla legge elettorale, quando i resti e i quozienti portano ad assegnare un seggio a una circoscrizione diversa da quella di origine.

Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

Perché la Regione non è titolare di competenze costituzionali sulla ripartizione dei seggi parlamentari, presupposto necessario per promuovere un conflitto di attribuzione tra enti.

La Corte ha valutato se l’assegnazione dei seggi fosse corretta?

No: l’inammissibilità del conflitto ha precluso ogni esame nel merito delle operazioni elettorali contestate.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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