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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sui Centri di identificazione ed espulsione: le doglianze del giudice di pace erano generiche e si risolvevano in questioni di mero fatto, prive di un nesso con specifiche disposizioni e con la rilevanza nel giudizio principale.
Di cosa si tratta
Si discuteva della disciplina dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) e del procedimento di convalida del trattenimento dello straniero. Il giudice rimettente lamentava una serie di “inconvenienti” pratici e logistici legati all’individuazione dei Centri da parte del Ministro dell’interno.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Roma ha sollevato questioni di legittimità degli artt. 13, comma 5-ter, e 14 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 12 della legge n. 40/1998, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117 della Costituzione, in relazione all’art. 5 CEDU, lamentando carenze nell’organizzazione dei Centri e nelle sedi delle udienze di convalida.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni. Le doglianze, non correlate a una specifica disposizione di legge, sono generiche e si risolvono in questioni di mero fatto, avulse da vizi delle norme denunciate. L’ordinanza è inoltre carente nella motivazione sulla rilevanza, dato che gli “inconvenienti” lamentati avevano già esaurito i loro effetti. Un’analoga questione dello stesso giudice era già stata respinta con l’ordinanza n. 109 del 2010.
Il principio
Il giudizio di legittimità costituzionale non può essere alimentato da generiche perplessità o da disfunzioni di mero fatto non riconducibili a un preciso vizio delle norme: l’ordinanza di rimessione deve indicare la specifica disposizione censurata e motivare la rilevanza della questione nel giudizio principale.
Domande e risposte
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Perché le censure erano generiche, non collegate a una specifica disposizione e si risolvevano in questioni di mero fatto, con motivazione carente sulla rilevanza.
Cosa deve contenere un’ordinanza di rimessione valida?
L’indicazione della precisa disposizione censurata, dei parametri costituzionali violati e una motivazione adeguata sulla rilevanza della questione nel giudizio in corso.
Era la prima volta che il giudice sollevava questa questione?
No: un’analoga questione dello stesso giudice era già stata dichiarata manifestamente inammissibile con l’ordinanza n. 109 del 2010.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — tra i parametri evocati, ma le censure sono ritenute generiche
- Art. 13 della Costituzione — richiamato sulla libertà personale dello straniero trattenuto
- Art. 24 della Costituzione — evocato a tutela del diritto di difesa nel procedimento di convalida
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