Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 4 della legge Pinto, come modificato nel 2012, che impedisce di chiedere l’equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo finché questo è ancora pendente. L’intervento richiesto non era «a rime obbligate» e spettava al legislatore.

Di cosa si tratta

La legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) prevede un indennizzo per chi subisce un processo di durata irragionevole. Nella formulazione originaria la domanda poteva essere proposta anche durante il processo presupposto; la riforma del 2012 ha eliminato questa possibilità, consentendola solo dopo che la decisione conclusiva è divenuta definitiva. Una lavoratrice, creditrice in un fallimento durato oltre quindici anni e ancora pendente, si è vista così preclusa la domanda di indennizzo.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Bari ha censurato l’art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 83 del 2012, sostitutivo dell’art. 4 della legge Pinto, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU. Secondo il giudice rimettente la norma discrimina chi attende ancora la fine del processo rispetto a chi lo ha concluso e priva di effettività il rimedio interno.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. L’intervento additivo richiesto — estendere l’indennizzo al processo ancora pendente — non era praticabile, sia perché vari meccanismi della legge presuppongono la conclusione del giudizio, sia perché la soluzione non era «a rime obbligate», esistendo una pluralità di rimedi possibili rimessi alla scelta del legislatore.

Il principio

Pur riconoscendo che il differimento del rimedio alla fine del processo ne pregiudica l’effettività richiesta dalla CEDU, la Corte ha ribadito la priorità del legislatore nella scelta dei mezzi per attuare un fine costituzionalmente necessario, avvertendo però che non sarebbe tollerabile un eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa sul punto.

Domande e risposte

Che cos’è la legge Pinto?

È la legge n. 89 del 2001 che riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole, come rimedio interno per evitare il ricorso diretto alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché la Corte non poteva aggiungere alla legge la possibilità di chiedere l’indennizzo a processo pendente: la soluzione non era obbligata e spettava al legislatore scegliere tra i diversi rimedi possibili.

La Corte ha dato un avvertimento al legislatore?

Sì: ha segnalato che il rinvio del rimedio alla conclusione del processo ne riduce l’effettività richiesta dalla CEDU e che un’eccessiva inerzia legislativa non sarebbe tollerabile.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.