Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con la sentenza n. 64 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate sul sistema di canoni progressivi per le grandi derivazioni idroelettriche stabilito da leggi della Provincia autonoma di Bolzano.
Di cosa si tratta
La Provincia di Bolzano aveva fissato canoni crescenti, in base agli scaglioni di potenza, per chi sfrutta l’acqua pubblica a fini idroelettrici. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche dubitava che la Provincia potesse imporre una tariffa progressiva e aumentarla, ritenendo violati numerosi parametri costituzionali e statutari.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e l’art. 3 della legge prov. n. 13 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117 e 120 della Costituzione e allo statuto speciale: si contestava la natura progressiva del canone, il suo aumento e l’asserito carattere di legge-provvedimento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le censure: la determinazione dei canoni rientra nella potestà legislativa concorrente provinciale in materia di energia; i soli principi statali vincolanti sono l’onerosità della concessione e la commisurazione del canone all’effettivo sfruttamento della risorsa, principi rispettati dalla disciplina provinciale.
Il principio
La Provincia autonoma può determinare i canoni delle grandi derivazioni idroelettriche, anche con tariffa progressiva e con aumenti, purché rispetti i principi statali dell’onerosità e della commisurazione del canone all’entità dell’utilizzo della risorsa idrica.
Domande e risposte
La Provincia poteva imporre un canone progressivo?
Sì: la progressività del canone è una modalità legittima di esercizio della potestà provinciale, non vietata dai principi statali.
Le leggi provinciali erano leggi-provvedimento?
No: la Corte ha escluso questa qualifica, perché le norme si rivolgono a una platea indeterminata di concessionari e non a destinatari individuati.
L’aumento del canone ha leso l’affidamento dei concessionari?
No: l’aumento si inserisce in una linea evolutiva costante della disciplina e non è intervenuto in modo improvviso e imprevedibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è il parametro di ragionevolezza e non discriminazione invocato più volte.
- Art. 41 della Costituzione — tutela la libertà di iniziativa economica, asseritamente compressa dai canoni.
- Art. 117 della Costituzione — definisce il riparto di competenze legislative, anche in materia di energia.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.