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Con la sentenza n. 61 del 2014 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, le censure della Provincia autonoma di Bolzano contro le misure di contenimento della spesa per il personale pubblico introdotte nel 2010.
Di cosa si tratta
Nel pieno della crisi economica, il decreto-legge n. 78 del 2010 aveva imposto limiti ai trattamenti economici dei dipendenti pubblici, tetti al salario accessorio e vincoli alle assunzioni a tempo determinato. La Provincia di Bolzano riteneva che queste regole, applicandosi anche a essa, ledessero la propria autonomia finanziaria e la competenza in materia di ordinamento degli uffici provinciali.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige: si lamentava l’imposizione di vincoli di dettaglio a singole voci di spesa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili alcune questioni (per sopravvenuta carenza di oggetto o difetto di parametro) e non fondate le altre: le misure costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica oppure rientrano nell’ordinamento civile (per il personale contrattualizzato), materie che vincolano anche gli enti ad autonomia speciale.
Il principio
Le norme statali che fissano limiti complessivi alla spesa per il personale e disciplinano il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato vincolano anche le Province autonome, come principi di coordinamento della finanza pubblica e come ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato.
Domande e risposte
Le Province autonome sfuggono ai tagli alla spesa pubblica?
No: anche gli enti ad autonomia speciale sono soggetti ai principi di coordinamento della finanza pubblica fissati dallo Stato.
Perché alcune questioni sono inammissibili?
Perché alcune norme erano già state dichiarate incostituzionali in altre pronunce (carenza di oggetto) o perché il ricorso non indicava il parametro violato.
Cosa c’entra l’ordinamento civile?
Il trattamento economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati rientra nell’ordinamento civile, materia riservata in via esclusiva allo Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — al terzo comma fonda la competenza statale sul coordinamento della finanza pubblica.
- Art. 119 della Costituzione — riguarda l’autonomia finanziaria degli enti territoriali, invocata dalla Provincia.
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