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La Corte respinge (in parte non fondate, in parte inammissibili) le questioni di Friuli-Venezia Giulia e Sardegna contro i tagli ai trasferimenti previsti dal d.l. n. 174 del 2012: le riduzioni non sono tali da compromettere lo svolgimento delle funzioni regionali.
Di cosa si tratta
Il decreto sugli enti territoriali del 2012 ha disposto riduzioni di risorse anche a carico delle Regioni a statuto speciale. Due Regioni autonome hanno impugnato le norme, lamentando la lesione della loro autonomia finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2, commi da 1 a 5, del d.l. n. 174 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 116, 117, terzo comma, 119 e 126 Cost. e alle norme dei rispettivi statuti speciali. Rimettenti: Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e, in parte, dichiarato non fondate le questioni e, in parte, inammissibili quelle relative ai trasferimenti diversi dalle spettanze statutarie, ribadendo che riduzioni di risorse sono ammissibili se non rendono insufficienti i mezzi per i compiti regionali.
Il principio
Le manovre di finanza pubblica possono ridurre le risorse delle Regioni speciali purché non compromettano lo svolgimento delle loro funzioni; non esiste una garanzia di invarianza quantitativa del gettito.
Domande e risposte
Cosa lamentavano le Regioni speciali?
La riduzione dei trasferimenti e delle spettanze finanziarie, ritenuta lesiva della loro autonomia.
Perché le questioni sono state respinte?
Perché le Regioni non hanno dimostrato che i tagli rendessero insufficienti i mezzi per le proprie funzioni; le riduzioni in sé sono ammissibili.
Esiste un diritto all’invarianza del gettito?
No: secondo la Corte non è garantita una rigida invarianza quantitativa delle risorse regionali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza tra Regioni
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica, terzo comma
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria regionale
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