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Con la sentenza n. 60 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate (nei sensi di cui in motivazione) e in parte inammissibili le questioni sul regime delle assunzioni universitarie introdotto nel 2008, che limitava il turn over distinguendo fra atenei «virtuosi» e «non virtuosi».
Di cosa si tratta
Per contenere la spesa pubblica, il decreto-legge n. 180 del 2008 aveva introdotto vincoli alle assunzioni nelle università. Il Consiglio di Stato e il TAR Puglia dubitavano della ragionevolezza del sistema, che avrebbe trattato in modo più favorevole gli atenei «non virtuosi» (che potevano comunque assumere i vincitori dei concorsi già espletati) rispetto a quelli «virtuosi», soggetti a un limite rigido del 50 per cento della spesa per il personale cessato.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 180 del 2008, in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione: si lamentava l’irragionevolezza della disciplina, la lesione dell’autonomia universitaria e la violazione del buon andamento dell’amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sull’art. 1, commi 1 e 3, e ha dichiarato inammissibili le ulteriori questioni del TAR Puglia e del Consiglio di Stato relative alla decorrenza delle idoneità e all’espletamento dei concorsi.
Il principio
I vincoli alle assunzioni universitarie rientrano nella discrezionalità del legislatore in materia di contenimento della spesa e di organizzazione degli atenei: la diversa disciplina fra situazioni diverse non è di per sé irragionevole né lesiva dell’autonomia universitaria, se sorretta da una giustificazione coerente con gli obiettivi di bilancio.
Domande e risposte
Cosa distingue gli atenei «virtuosi» da quelli «non virtuosi»?
La distinzione riguarda i limiti alle assunzioni: la normativa del 2008 imponeva vincoli diversi a seconda della situazione di bilancio dell’ateneo.
La Corte ha ritenuto incostituzionale il blocco?
No: ha dichiarato le questioni in parte non fondate e in parte inammissibili, ritenendo la disciplina compatibile con la Costituzione.
Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?
Significa che la norma è salva solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte nella motivazione della sentenza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è il parametro di ragionevolezza ed uguaglianza al centro delle censure.
- Art. 33 della Costituzione — tutela l’autonomia delle università, asseritamente compressa dai vincoli alle assunzioni.
- Art. 97 della Costituzione — riguarda il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.
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