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La Corte dichiara incostituzionali alcune norme della Provincia di Bolzano che incidevano su trattamento economico dei dirigenti e responsabilità amministrativa (denuncia alla Corte dei conti e limiti di responsabilità), invadendo competenze statali.
Di cosa si tratta
Una legge della Provincia di Bolzano modificava vari settori: raddoppio di un’indennità per i reggenti, esonero dall’obbligo di denuncia alla Corte dei conti sotto una certa soglia, limiti alla responsabilità del conservatore dei libri fondiari.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 5, comma 9, 7, comma 1, 8, 12 e 15, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 1 del 2011, in riferimento agli artt. 25, 97 e 117, secondo comma, lettere l) ed s), e terzo comma, Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 5, comma 9 (contrasto col limite statale alla spesa per il personale), 7, comma 1, e 12 (incidenza sulla responsabilità amministrativa), dichiarando cessata la materia del contendere su artt. 8 e 15 perché abrogati senza applicazione.
Il principio
La disciplina della responsabilità amministrativa e contabile è riservata allo Stato («ordinamento civile» e «giustizia amministrativa»): la Provincia non può introdurre esenzioni o limiti, né superare i vincoli statali di contenimento della spesa.
Domande e risposte
Cosa prevedevano le norme bocciate?
Il raddoppio di un’indennità per i reggenti e l’esonero o la limitazione della responsabilità amministrativa di alcuni dipendenti provinciali.
Perché sono incostituzionali?
Perché incidono su materie riservate allo Stato (responsabilità amministrativa, ordinamento civile) e violano il limite statale alla spesa per il personale.
Cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Che per due norme abrogate e mai applicate non c’era più nulla da decidere.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — riserva allo Stato dell’«ordinamento civile» e dell’ambiente (secondo comma, lettere l ed s)
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