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La Corte costituzionale ha salvato la norma sarda del cosiddetto «piano casa» che consentiva ampliamenti volumetrici degli edifici entro il 20 per cento, anche superando gli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici. La questione, sollevata in un processo penale edilizio, è stata dichiarata non fondata.
Di cosa si tratta
L’art. 2 della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 4 del 2009 permetteva l’ampliamento dei fabbricati residenziali, dei servizi connessi alla residenza e degli edifici produttivi entro il limite del 20 per cento della volumetria esistente, «anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità» previsti dai piani urbanistici comunali. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, in un procedimento penale edilizio, ne ha dubitato.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP di Oristano ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 25, 117 e 118 della Costituzione e all’art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. n. 3 del 1948), ritenendo che la deroga generalizzata agli strumenti urbanistici contrastasse con il sistema della pianificazione e con il ruolo dei Comuni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione in rapporto a tutti i parametri evocati, escludendo che la norma regionale — collocata in un intervento straordinario e temporaneo di sostegno al settore edilizio — violasse i limiti statutari e costituzionali invocati.
Il principio
Una normativa regionale straordinaria di rilancio dell’edilizia può consentire, entro limiti percentuali definiti, ampliamenti volumetrici anche in deroga agli indici degli strumenti urbanistici, senza per questo violare il sistema della pianificazione né le competenze costituzionali, purché resti nei confini fissati dallo Statuto e dalla Costituzione.
Domande e risposte
Cosa permetteva il «piano casa» sardo?
Consentiva di ampliare gli edifici esistenti entro il 20 per cento della volumetria, anche superando gli indici massimi di edificabilità previsti dai piani urbanistici comunali.
Perché la questione è nata in un processo penale?
Perché il dubbio di costituzionalità è sorto davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, in un procedimento penale di natura edilizia.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato la questione non fondata in relazione a tutti i parametri, ritenendo legittima la deroga prevista dalla legge regionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati.
- Art. 117 della Costituzione — riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni in materia di governo del territorio.
- Art. 118 della Costituzione — principi di sussidiarietà e adeguatezza nell’attribuzione delle funzioni amministrative, qui sul ruolo dei Comuni nella pianificazione.
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