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La Corte dichiara incostituzionale il requisito della carta di soggiorno per concedere agli stranieri regolarmente soggiornanti la pensione di invalidità civile per sordi e l’indennità di comunicazione, in linea con una lunga serie di precedenti.
Di cosa si tratta
La legge subordinava alcune provvidenze assistenziali per gli stranieri al possesso della carta di soggiorno (oggi permesso UE di lungo periodo), che richiede una permanenza di almeno cinque anni. Un cittadino straniero riconosciuto sordo si era visto negare le prestazioni per la mancanza di tale titolo.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordinava al possesso della carta di soggiorno la pensione di invalidità civile per sordi e l’indennità di comunicazione, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32 e 38 della Costituzione. La questione era sollevata dal Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Richiamando i numerosi precedenti che avevano già rimosso analoghe limitazioni per altre provvidenze, ha ritenuto irragionevole e discriminatorio subordinare prestazioni dirette a fronteggiare bisogni primari di persone fortemente invalide a un requisito meramente temporale, in contrasto con i principi di solidarietà, uguaglianza sostanziale, tutela della salute e protezione sociale. La Corte ha auspicato un intervento organico del legislatore.
Il principio
Le provvidenze assistenziali destinate a fronteggiare bisogni primari di persone gravemente invalide non possono essere negate agli stranieri regolarmente soggiornanti per la sola mancanza della carta di soggiorno: si tratterebbe di una discriminazione irragionevole.
Domande e risposte
Chi può beneficiare di queste prestazioni dopo la sentenza?
Gli stranieri extracomunitari regolarmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia, anche senza permesso UE di lungo periodo, purché sussistano gli altri requisiti previsti per il beneficio.
Perché il requisito della carta di soggiorno era irragionevole?
Perché legava prestazioni dirette a bisogni primari indifferibili a un criterio meramente temporale (cinque anni di permanenza), estraneo alle condizioni di bisogno della persona.
La Corte aveva già deciso casi simili?
Sì: la sentenza richiama una lunga serie di precedenti (tra cui le sentt. n. 306 del 2008, n. 187 del 2010, n. 40 del 2013, n. 22 del 2015) su analoghe provvidenze.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — principio di solidarietà come dovere inderogabile
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza sostanziale e divieto di discriminazione
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla protezione sociale delle persone invalide
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