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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni per sopravvenuta carenza di oggetto: la norma che consentiva di affidare incarichi dirigenziali a funzionari senza concorso era già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 37 del 2015.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria di Campobasso, giudicando su avvisi di accertamento firmati da funzionari privi della qualifica dirigenziale, dubitava della norma che permetteva alle Agenzie fiscali di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con contratti a termine, nell’attesa dei concorsi.
La questione di legittimità costituzionale
Era censurato l’art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012 (convertito dalla legge n. 44 del 2012), per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto consentirebbe l’accesso a funzioni dirigenziali senza concorso pubblico. Le questioni erano sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto. Con la precedente sentenza n. 37 del 2015 la stessa norma era già stata dichiarata illegittima, con efficacia ex tunc, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.: essendo già stata rimossa dall’ordinamento, non poteva più essere oggetto di un nuovo giudizio.
Il principio
Se la norma censurata è già stata dichiarata incostituzionale, con effetto retroattivo, da una precedente pronuncia, la nuova questione che la riguarda è manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha riesaminato la norma?
Perché era già stata annullata dalla sentenza n. 37 del 2015, con efficacia retroattiva: non c’era più nulla da giudicare.
Che cosa significa «efficacia ex tunc»?
Significa che la dichiarazione di illegittimità opera fin dall’origine, come se la norma non fosse mai esistita.
Su che cosa si fondava il dubbio del giudice?
Sul fatto che la norma consentiva di affidare incarichi dirigenziali a funzionari senza concorso, in contrasto con il principio del pubblico concorso e dell’imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — principio del pubblico concorso e del buon andamento dell’amministrazione, già ritenuto violato dalla sent. n. 37/2015
- Art. 51 della Costituzione — accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e di uguaglianza
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