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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla riduzione delle ferie dei magistrati e del periodo di sospensione feriale dei termini processuali. Il giudice rimettente non aveva spiegato in modo sufficiente perché dovesse applicare quelle norme nel giudizio in corso.
Di cosa si tratta
L’art. 16 del d.l. 132/2014 ha ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali e il congedo ordinario dei magistrati (da quarantacinque a trenta giorni), per smaltire l’arretrato giudiziario. Il Tribunale di Ragusa, avendo fissato un’udienza in una data che prima sarebbe ricaduta nel periodo feriale, dubitava della legittimità di quelle disposizioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Ragusa censurava l’art. 16 del d.l. 132/2014 in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, della Costituzione: difetto dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge (le norme avevano efficacia solo dal 2015) e irragionevole parificazione delle ferie dei magistrati a quelle degli altri impiegati dello Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice non aveva spiegato perché fosse obbligato a fissare l’udienza in quella data né, soprattutto, perché dovesse applicare la norma sulla riduzione del congedo ordinario dei magistrati (profilo distinto dalla sospensione dei termini). La pretesa unitarietà di ratio delle due previsioni non basta a dimostrarne la congiunta applicazione al caso concreto.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve motivare adeguatamente la rilevanza, cioè spiegare perché il giudice debba applicare la norma censurata per definire il giudizio pendente. La sospensione feriale dei termini processuali (a garanzia della difesa) e il congedo ordinario dei magistrati rispondono a esigenze diverse: la loro pretesa ratio comune non dimostra la necessaria applicazione congiunta.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma censurata?
La riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e del congedo ordinario dei magistrati, da quarantacinque a trenta giorni, con l’obiettivo di smaltire l’arretrato giudiziario e accrescere la produttività degli uffici.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché il giudice non aveva motivato adeguatamente la rilevanza: non aveva spiegato perché dovesse applicare quelle norme, in particolare quella sul congedo dei magistrati, per proseguire il giudizio penale in corso.
Cos’è la sospensione feriale dei termini?
È il periodo estivo durante il quale i termini dei procedimenti restano sospesi, previsto principalmente per garantire un periodo di riposo agli avvocati e tutelare così il diritto di difesa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato sulla parificazione delle ferie
- Art. 77 della Costituzione — presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge (secondo comma), parametro invocato
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