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La Corte costituzionale ha stabilito che la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso non richiede necessariamente un intervento chirurgico sui caratteri sessuali. La legge 164/1982, interpretata alla luce dei diritti della persona, non impone il trattamento chirurgico, che resta solo una delle possibili modalità del percorso di transizione.
Di cosa si tratta
La legge 164/1982 prevede che la rettificazione di sesso avvenga «a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali». Una persona, intenzionata a ottenere il riconoscimento dell’identità maschile senza sottoporsi all’intervento chirurgico, si era vista opporre dal giudice la necessità di quella modifica. Da qui il dubbio sulla compatibilità di tale obbligo con i diritti fondamentali della persona.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trento dubitava della legittimità dell’art. 1, comma 1, della legge 164/1982 in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU), nella parte in cui subordinerebbe la rettificazione anagrafica alla previa modificazione dei caratteri sessuali primari mediante trattamenti invasivi e pericolosi per la salute.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata nei sensi di cui in motivazione, adottando un’interpretazione costituzionalmente orientata. La legge non richiede testualmente alcuna specifica modalità (chirurgica, ormonale o congenita) di modificazione: l’intervento chirurgico è quindi solo eventuale, autorizzabile come strumento di tutela della salute quando serva a raggiungere un equilibrio psicofisico, ma non è un prerequisito per accedere alla rettificazione. Resta necessario un rigoroso accertamento giudiziale del mutamento e del suo carattere definitivo.
Il principio
Il diritto all’identità di genere è espressione del diritto all’identità personale e rientra tra i diritti fondamentali (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU). Spetta al singolo, con l’assistenza del medico, scegliere le modalità del proprio percorso di transizione: l’intervento chirurgico è un mezzo eventuale, funzionale al diritto alla salute, e non un presupposto necessario della rettificazione anagrafica.
Domande e risposte
La rettificazione di sesso richiede l’intervento chirurgico?
No: secondo la Corte la legge non impone alcuna specifica modalità di modificazione dei caratteri sessuali. L’intervento chirurgico è solo una delle possibili strade e non un presupposto necessario per ottenere la rettificazione anagrafica.
Su quali principi si fonda la decisione?
Sul diritto all’identità di genere come espressione del diritto all’identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) e sul diritto alla salute (art. 32 Cost.), che impongono di rimettere alla persona la scelta sul proprio percorso di transizione.
Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?
Significa che la Corte non annulla la norma ma ne fornisce l’interpretazione conforme a Costituzione: la disposizione è legittima a condizione di essere letta nel senso indicato, qui escludendo l’obbligo di intervento chirurgico.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili e identità personale, fondamento del diritto all’identità di genere
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, parametro sulla non necessità dei trattamenti invasivi
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, funzione cui è ricondotto l’eventuale intervento chirurgico
- Art. 117 della Costituzione — vincoli da obblighi internazionali (CEDU, art. 8), parametro interposto sul rispetto della vita privata
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