Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che, per ridurre il debito pubblico, aveva disposto la prescrizione immediata delle banconote e monete in lire ancora in circolazione, anticipando di quasi tre mesi la scadenza del termine per la conversione in euro. La previsione violava l’affidamento dei cittadini, tutelato dall’art. 3 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Dopo l’introduzione dell’euro, la legge consentiva di convertire le lire in euro presso la Banca d’Italia fino al 28 febbraio 2012. L’art. 26 del d.l. 201/2011 (decreto «Salva Italia») aveva invece disposto la prescrizione immediata delle lire residue, versandone il controvalore al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Alcuni cittadini, respinti dalla Banca d’Italia, avevano fatto causa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano dubitava della legittimità dell’art. 26 del d.l. 201/2011 in riferimento agli artt. 3, 97, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU), per lesione dell’affidamento, irragionevolezza e natura sostanzialmente espropriativa della misura.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., assorbendo gli altri profili. La posizione dei possessori di lire era ormai consolidata; l’estinzione immediata del diritto, senza alcun margine temporale residuo, non era proporzionata all’obiettivo di ridurre il debito e mancava ogni bilanciamento con gli interessi dei privati.

Il principio

Il legislatore può modificare in senso sfavorevole rapporti giuridici, anche relativi a diritti perfetti, ma non può frustrare l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, elemento fondamentale dello Stato di diritto. L’intervento deve restare nei limiti della proporzionalità: estinguere di colpo un diritto consolidato, senza lasciare alcun termine per esercitarlo, è irragionevole e lesivo dell’art. 3 Cost.

Domande e risposte

Cosa aveva stabilito la norma bocciata?

Che le lire ancora in circolazione si prescrivevano immediatamente a favore dell’Erario, con il versamento del controvalore al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, anticipando di quasi tre mesi la scadenza prevista per la conversione in euro.

Perché la Corte l’ha ritenuta illegittima?

Perché ledeva l’affidamento dei cittadini: chi possedeva ancora lire confidava ragionevolmente di poterle convertire fino al termine fissato. L’estinzione immediata, senza alcun margine residuo, era sproporzionata e irragionevole.

L’obiettivo di ridurre il debito pubblico non bastava a giustificarla?

No: secondo la Corte la riduzione del debito può giustificare sacrifici, ma sempre nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità e con un equilibrato bilanciamento, qui del tutto mancato, con gli interessi dei privati.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.