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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum abrogativo della riforma sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie (chiusura di tribunali e uffici dei giudici di pace). Si trattava di un giudizio di ammissibilità referendaria, non sul merito della riforma.

Di cosa si tratta

Periodicamente lo Stato rivede la «geografia giudiziaria», cioè la distribuzione sul territorio di tribunali e uffici dei giudici di pace, accorpando le sedi più piccole. Contro questa riforma era stato promosso un referendum abrogativo, su cui la Corte deve verificare l’ammissibilità.

La questione di legittimità costituzionale

Si trattava del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo dell’art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011 e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, sulla nuova organizzazione dei tribunali e degli uffici dei giudici di pace, richiesta dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare. Si tratta di una valutazione sull’ammissibilità del quesito referendario, distinta dal giudizio di legittimità costituzionale delle norme.

Il principio

Non tutte le leggi possono essere sottoposte a referendum abrogativo: la Corte verifica che il quesito rispetti i limiti, anche impliciti, ricavabili dalla Costituzione e dalla natura delle norme coinvolte; in questo caso il quesito è stato giudicato inammissibile.

Domande e risposte

Su cosa si pronuncia la Corte in questo tipo di giudizio?

Sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo: verifica se il quesito può essere sottoposto al voto popolare, non se la legge sia di per sé costituzionale.

La riforma della geografia giudiziaria è stata confermata?

La Corte non si è pronunciata sul merito della riforma: ha solo dichiarato inammissibile il referendum, per cui le norme sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie non sono state sottoposte ad abrogazione popolare.

Chi aveva dichiarato legittima la richiesta di referendum?

L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione; la valutazione di ammissibilità spetta poi alla Corte costituzionale, che qui l’ha negata.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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