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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Umbria sulle discipline bionaturali, perché istituiva di fatto una nuova figura professionale (l’operatore in discipline bionaturali) con tanto di elenco regionale, in un ambito riservato allo Stato. L’illegittimità è stata estesa all’intera legge.
Di cosa si tratta
La Regione Umbria aveva disciplinato le «discipline bionaturali» (attività volte al benessere della persona), rinviando alla Giunta l’individuazione delle pratiche e istituendo un elenco regionale degli operatori. Norme analoghe di altre Regioni erano già state dichiarate incostituzionali, perché spetta allo Stato individuare le figure professionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava gli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge reg. Umbria 19/2014 in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente «professioni» e «tutela della salute», perché individuavano una figura professionale non prevista dalla legge statale.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto la questione: le norme impugnate identificavano una nuova professione, ignota alla legge statale, e la previsione di un apposito elenco era di per sé sintomatica della creazione di una figura professionale. Trattandosi di materia concorrente in cui l’individuazione delle figure spetta allo Stato, la Regione aveva ecceduto le sue competenze. L’illegittimità è stata estesa, per inscindibile connessione, all’intera legge regionale.
Il principio
Nella materia concorrente delle «professioni» l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato per il suo carattere necessariamente unitario. Le Regioni non possono creare nuove professioni: anche la sola istituzione di un elenco o registro degli operatori ha funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale.
Domande e risposte
Cosa sono le discipline bionaturali?
Secondo la legge regionale, attività e pratiche volte al mantenimento o recupero del benessere della persona stimolando le risorse vitali con metodi ed elementi naturali, dichiaratamente prive di carattere di prestazione sanitaria.
Perché la legge umbra è stata bocciata?
Perché istituiva di fatto una nuova figura professionale, con un elenco regionale degli operatori, in un ambito (l’individuazione delle professioni) riservato allo Stato: la Regione ha così ecceduto le proprie competenze.
Perché è stata annullata tutta la legge e non solo due articoli?
Perché le restanti disposizioni avevano un legame funzionale inscindibile con quelle impugnate: senza queste ultime restavano prive di autonoma portata normativa, e l’illegittimità si è estesa all’intero testo.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di «professioni» (terzo comma), fondamento dell’illegittimità
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