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La Corte ha ritenuto legittimo il differimento di un anno della facoltà delle Regioni a statuto ordinario di manovrare l’addizionale regionale all’IRPEF previsto dalla Legge di stabilità 2014: la questione promossa dalla Regione Puglia è stata dichiarata non fondata.
Di cosa si tratta
L’art. 1, comma 509, della Legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) modificava l’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 68 del 2011, differendo dal 2014 al 2015 il momento a partire dal quale le Regioni a statuto ordinario potevano disporre con propria legge in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Puglia impugnava l’art. 1, comma 509, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché ai principi di chiarezza normativa e di certezza del diritto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il differimento di un anno della facoltà di manovrare l’addizionale regionale IRPEF non viola i parametri invocati.
Il principio
Il legislatore statale, nell’esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica, può differire nel tempo l’esercizio di facoltà impositive regionali senza ledere l’autonomia finanziaria garantita dalla Costituzione, purché la misura sia ragionevole e coerente con le esigenze di finanza pubblica.
Domande e risposte
Che cosa stabiliva la norma impugnata?
Il differimento dal 2014 al 2015 della possibilità, per le Regioni a statuto ordinario, di disporre con legge propria in materia di addizionale regionale all’IRPEF.
Quale Regione aveva impugnato?
La Regione Puglia, con ricorso in via principale.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo legittimo il differimento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di ragionevolezza.
- Art. 97 della Costituzione — parametro sul buon andamento dell’amministrazione.
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul coordinamento della finanza pubblica e il riparto di competenze.
- Art. 119 della Costituzione — parametro sull’autonomia finanziaria regionale.
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