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La Corte ha respinto in parte e dichiarato in parte inammissibili le censure della Regione Puglia sul nuovo meccanismo di riparto dei tetti di spesa tra le Regioni a statuto ordinario previsto dalla Legge di stabilità 2014.
Di cosa si tratta
L’art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) ridefiniva i tetti massimi di spesa delle Regioni a statuto ordinario e le modalità di ripartizione della complessiva dotazione assegnata al comparto, modificando il precedente sistema che rimetteva il riparto a un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Puglia impugnava l’art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo e quinto comma, della Costituzione, nonché ai principi di razionalità, ragionevolezza e leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa ai commi 496, lettere b) e c), e 497 in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione, e ha dichiarato inammissibile la questione relativa al comma 497 sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. e agli ulteriori parametri. Il nuovo meccanismo di riparto è stato quindi ritenuto legittimo.
Il principio
La definizione legislativa dei tetti di spesa e dei criteri di riparto della dotazione assegnata al comparto delle Regioni a statuto ordinario rientra nel coordinamento della finanza pubblica e non viola, di per sé, l’autonomia finanziaria regionale né il principio di leale collaborazione, anche quando sostituisce un precedente sistema basato sull’accordo.
Domande e risposte
Che cosa modificava la norma impugnata?
Il meccanismo di riparto tra le Regioni a statuto ordinario della complessiva dotazione di spesa assegnata al comparto, sostituendo il precedente sistema fondato su un accordo in Conferenza Stato-Regioni.
Quale Regione aveva impugnato?
La Regione Puglia, con ricorso in via principale.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni, confermando la legittimità del nuovo meccanismo di riparto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di ragionevolezza, evocato per la questione dichiarata inammissibile.
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul coordinamento della finanza pubblica e il riparto di competenze.
- Art. 118 della Costituzione — parametro sull’allocazione delle funzioni amministrative.
- Art. 119 della Costituzione — parametro sull’autonomia finanziaria regionale.
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