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La Corte ha dichiarato estinto il processo sulle questioni promosse da Provincia autonoma di Trento e Regione Trentino-Alto Adige contro la Legge di stabilità 2014: alla rinuncia ai ricorsi, accettata dallo Stato, è seguita l’estinzione, senza decisione sul merito.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige avevano impugnato l’art. 1, comma 388, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), nell’ambito di ricorsi in via principale a tutela delle proprie competenze e dell’ordinamento finanziario speciale.
La questione di legittimità costituzionale
Le questioni riguardavano l’art. 1, comma 388, della legge n. 147 del 2013, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché alle norme dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinto il processo: vi era stata rinuncia ai ricorsi da parte della Provincia e della Regione, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con conseguente estinzione ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.
Il principio
La rinuncia al ricorso, quando è accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo costituzionale: la Corte ne prende atto e chiude il giudizio senza esaminare il merito delle questioni.
Domande e risposte
Perché il processo si è estinto?
Perché le ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi e lo Stato, costituito in giudizio, ha accettato la rinuncia.
Quale norma disciplina questo effetto?
L’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, secondo cui la rinuncia accettata determina l’estinzione del processo.
La Corte ha valutato la legittimità della norma?
No: con l’estinzione del processo la Corte non si pronuncia sul merito della questione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.
- Art. 118 della Costituzione — parametro sull’allocazione delle funzioni amministrative.
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