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La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione promossa dalla Regione Veneto contro l’art. 1, comma 557, della Legge di stabilità 2014: la controversia si è chiusa in via processuale, senza decisione sul merito.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 1, comma 557, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), nell’ambito di un più ampio ricorso in via principale contro varie disposizioni statali ritenute lesive delle competenze regionali.
La questione di legittimità costituzionale
La questione riguardava l’art. 1, comma 557, della legge n. 147 del 2013, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto con ricorso in via principale.
La decisione della Corte
La Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa al comma 557, non pronunciandosi sul merito.
Il principio
Quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l’oggetto della controversia — tipicamente perché la norma impugnata è stata modificata o ha esaurito i propri effetti soddisfacendo la pretesa della ricorrente — la Corte dichiara cessata la materia del contendere, chiudendo il giudizio senza esame del merito.
Domande e risposte
Chi aveva impugnato la norma?
La Regione Veneto, con ricorso in via principale contro l’art. 1, comma 557, della Legge di stabilità 2014.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, sul riparto di competenze tra Stato e Regioni.
Perché non c’è stata una decisione di merito?
Perché è cessata la materia del contendere: l’evoluzione normativa ha fatto venir meno l’interesse alla decisione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.
- Art. 118 della Costituzione — parametro sull’allocazione delle funzioni amministrative.
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