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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione sul risarcimento delle lesioni di lieve entità nella RC auto: il richiesto riscontro medico-legale, anche strumentale per i postumi permanenti, è ragionevole e bilancia l’interesse del danneggiato con quello generale alla sostenibilità dei premi assicurativi.

Di cosa si tratta

Nel sistema della responsabilità civile da circolazione stradale, l’art. 32, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge n. 1 del 2012 e l’art. 139, comma 2, del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209 del 2005) hanno introdotto criteri più rigorosi per il risarcimento delle lesioni di lieve entità (cosiddetto colpo di frusta e microlesioni), richiedendo un accertamento medico-legale che, per i postumi permanenti, deve fondarsi su riscontri diagnostici adeguati.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Reggio Emilia dubitava della legittimità del combinato disposto dell’art. 139, comma 2, del Codice delle assicurazioni e dell’art. 32, commi 3-ter e 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, richiamando la sentenza n. 235 del 2014: la «necessità» del riscontro strumentale non riguarda il danno temporaneo (accertabile anche visivamente) ma solo i postumi permanenti, e tale limitazione è ragionevole nel bilanciamento tra l’interesse risarcitorio del singolo e quello, generale e sociale, degli assicurati alla sostenibilità dei premi.

Il principio

Nella RC auto la legge può ragionevolmente subordinare il risarcimento dei postumi permanenti da lesioni di lieve entità a un accertamento medico-legale rigoroso: ciò non viola i diritti del danneggiato perché realizza un bilanciamento con l’interesse generale a contenere il rischio di postumi inesistenti o enfatizzati e a mantenere sostenibili i premi assicurativi.

Domande e risposte

Quali lesioni riguarda la decisione?

Le lesioni di lieve entità derivanti dalla circolazione stradale, come il cosiddetto colpo di frusta e le microlesioni.

Serve sempre un esame strumentale?

No: secondo la Corte il riscontro strumentale è richiesto per i postumi permanenti, mentre il danno temporaneo può essere accertato anche solo visivamente con corretta metodologia medico-legale.

Perché la questione è infondata?

Perché la disciplina realizza un ragionevole bilanciamento tra l’interesse al risarcimento del danneggiato e l’interesse generale degli assicurati alla sostenibilità dei premi, già affermato dalla sentenza n. 235 del 2014.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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