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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Governo contro le norme della Provincia autonoma di Trento che usano l’indicatore ICEF al posto dell’ISEE per l’edilizia agevolata: il ricorso non menzionava le competenze dello statuto speciale, requisito indispensabile per impugnare una legge di un ente ad autonomia speciale.

Di cosa si tratta

Per stabilire chi ha diritto a prestazioni sociali agevolate (qui: canoni di edilizia pubblica e contributi per la casa) lo Stato ha introdotto l’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente. La Provincia autonoma di Trento utilizza invece un proprio indicatore, l’ICEF (indicatore della condizione economica familiare). Il Governo ha impugnato le norme provinciali sostenendo che l’ISEE fissa un livello essenziale delle prestazioni, uguale su tutto il territorio nazionale.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 53, comma 2, e 54, commi 5 e 8, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (livelli essenziali delle prestazioni). La Provincia ha eccepito l’inammissibilità, tra l’altro, perché il ricorso non faceva alcun riferimento alle competenze attribuite dallo statuto speciale di autonomia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Quando si impugna la legge di un ente ad autonomia speciale invocando l’art. 117 Cost., il ricorrente ha l’onere di spiegare perché debba applicarsi tale parametro invece di quello ricavabile dallo statuto. Il ricorso del Governo, fondato solo sull’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. e privo di qualunque riferimento allo statuto trentino, non soddisfaceva questo requisito.

Il principio

Per impugnare la legge di una Regione o Provincia ad autonomia speciale invocando il nuovo Titolo V, lo Stato deve motivare perché si applichi l’art. 117 Cost. anziché lo statuto speciale: l’omissione di ogni riferimento alle competenze statutarie rende il ricorso inammissibile.

Domande e risposte

La Corte ha deciso se Trento può usare l’ICEF al posto dell’ISEE?

No. La Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato il ricorso inammissibile per un difetto di impostazione, quindi la legittimità dell’uso dell’ICEF non è stata decisa.

Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

Perché impugnava una legge della Provincia autonoma di Trento senza mai menzionare le competenze del suo statuto speciale, né spiegare perché dovesse prevalere l’art. 117 Cost.

Vale solo per Trento questa regola?

No: vale per tutte le Regioni e Province ad autonomia speciale. Per questi enti il parametro dello statuto va sempre considerato, e il ricorrente deve motivare l’eventuale ricorso all’art. 117 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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