Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara non fondata la questione: l’art. 1, comma 224, della legge n. 266 del 2005, che esclude per i dipendenti pubblici il compenso aggiuntivo per le festività cadenti di domenica, è una norma di interpretazione autentica legittima e non viola il diritto a un processo equo, pur applicandosi ai giudizi in corso.
Di cosa si tratta
L’art. 5 della legge n. 260 del 1949 riconosce una retribuzione aggiuntiva quando una festività civile nazionale cade di domenica. Una norma del 2005 ha chiarito che, per i dipendenti pubblici, dopo la stipula dei contratti collettivi quel compenso non spetta più, perché il trattamento economico è ormai affidato interamente alla contrattazione collettiva. Alcuni dipendenti del Ministero della giustizia avevano agito per ottenere quel compenso; la Corte di cassazione ha dubitato della legittimità della norma retroattiva.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU): la norma, avendo efficacia retroattiva e incidendo su un giudizio in corso a favore dello Stato (parte del processo), avrebbe violato i principi del giusto processo, in assenza di «motivi imperativi di interesse generale».
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La norma ha natura genuinamente interpretativa: assegna alla disposizione del 1949 uno dei significati già ricavabili dal testo, coerente con il principio — ispiratore della riforma del pubblico impiego — di affidare alla sola contrattazione collettiva la definizione del trattamento retributivo, eliminando le voci extra ordinem. La retroattività trova quindi adeguata giustificazione, senza ledere l’affidamento né le attribuzioni del potere giudiziario.
Il principio
Il legislatore può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale: tra questi rientra la coerenza del sistema retributivo del pubblico impiego, fondato sulla contrattazione collettiva e sul divieto di compensi non previsti dai contratti.
Domande e risposte
Ai dipendenti pubblici spetta il compenso extra per le feste di domenica?
No: dopo la stipula dei contratti collettivi, per i dipendenti pubblici quel compenso aggiuntivo non è più dovuto, perché la retribuzione è definita esclusivamente dalla contrattazione collettiva.
Una legge può cambiare le regole di un processo già in corso?
Può farlo solo se vi sono «motivi imperativi di interesse generale». In questo caso la Corte li ha ravvisati nella coerenza del sistema del pubblico impiego, quindi la norma retroattiva è stata ritenuta legittima.
La norma ha leso l’indipendenza dei giudici?
No. Avendo natura interpretativa, ha operato sul piano delle fonti, limitandosi a precisare la regola astratta da applicare, senza toccare la potestà di giudicare il caso concreto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato in relazione all’art. 6 CEDU sul giusto processo e il divieto di interferenze legislative
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.