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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 5 della legge della Regione Liguria n. 21 del 2014: prorogando i termini per il pretrattamento dei rifiuti prima della discarica, la Regione aveva consentito di conferire rifiuti indifferenziati oltre i limiti fissati dallo Stato, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

Di cosa si tratta

La normativa statale impone che in discarica finiscano solo rifiuti già trattati, con separazione fra frazione secca e frazione umida. Una legge della Regione Liguria aveva introdotto un nuovo articolo (24-bis) che spostava al 31 dicembre 2014 — e, con un crono-programma, fino al 31 dicembre 2015 — l’obbligo di conferire solo rifiuti trattati, di fatto permettendo lo smaltimento di rifiuti indifferenziati ben oltre il termine, già scaduto, previsto dalla legge dello Stato. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma.

La questione di legittimità costituzionale

Oggetto del giudizio era l’art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (che aveva introdotto l’art. 24-bis della legge regionale n. 1 del 2014). Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri lamentava la violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione: la disciplina statale sulle discariche (d.lgs. n. 36 del 2003, attuativo della direttiva 1999/31/CE) rientra nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva dello Stato, e attua vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Pur essendo stata abrogata dalla stessa Regione, la disposizione era rimasta in vigore per tre mesi con applicazione immediata e automatica, sicché non poteva dichiararsi cessata la materia del contendere. Nel merito, consentendo per più tempo una modalità di smaltimento deteriore per l’ambiente, la legge regionale comprometteva i livelli di tutela fissati dallo Stato, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; gli ulteriori profili sono stati assorbiti.

Il principio

La disciplina dei rifiuti appartiene alla tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale. Le Regioni possono intervenire solo per fissare livelli di tutela più elevati, mai più bassi: prorogare termini già scaduti per il trattamento dei rifiuti significa abbassare la tutela e travalica le competenze regionali.

Domande e risposte

Perché la Regione non poteva spostare i termini sui rifiuti?

Perché la tutela dell’ambiente è riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Le Regioni possono solo innalzare i livelli di tutela, non ridurli; prorogare un termine già scaduto riduce la protezione ambientale.

L’abrogazione della norma da parte della Regione ha evitato la condanna?

No. La norma era rimasta in vigore tre mesi con applicazione immediata e automatica; per questo la Corte non ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha deciso nel merito.

Che cosa significa che gli altri profili sono «assorbiti»?

Significa che, una volta accertata la violazione decisiva (competenza statale sull’ambiente), la Corte non esamina gli ulteriori motivi di censura, perché non cambierebbero l’esito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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