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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva una riduzione di un terzo dei compensi spettanti agli ausiliari del magistrato anche quando si applicano tariffe già inadeguate, dichiarando inammissibili le altre questioni connesse.
Di cosa si tratta
Periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori che operano su incarico dell’autorità giudiziaria hanno diritto a un compenso. Una norma del 2013 imponeva, per ragioni di contenimento della spesa, una riduzione di un terzo degli importi loro spettanti. Diversi giudici hanno dubitato della sua legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1980, n. 319, e l’art. 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sollevati dai Tribunali di Lecce e di Grosseto in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 53 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non escludeva la riduzione di un terzo degli importi quando si applicano previsioni tariffarie non adeguate ai sensi dell’art. 54 dello stesso d.P.R.; ha dichiarato inammissibili le restanti questioni.
Il principio
La riduzione dei compensi degli ausiliari del magistrato non può operare quando le tariffe di base sono già inadeguate: in tal caso il taglio si tradurrebbe in un compenso non proporzionato alla prestazione, in contrasto con il principio della giusta retribuzione.
Domande e risposte
Chi sono gli ausiliari del magistrato?
Periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori che svolgono incarichi su richiesta dell’autorità giudiziaria.
Cosa prevedeva la norma censurata?
Una riduzione di un terzo dei compensi loro spettanti, introdotta dalla legge di stabilità 2014.
Cosa ha stabilito la Corte?
Che la riduzione non può applicarsi quando le tariffe di base sono già inadeguate, dichiarando illegittima la norma in tale parte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro del giudizio sulla riduzione dei compensi.
- Art. 36 della Costituzione — Sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro.
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