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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72 del d.lgs. n. 151 del 2001 (nella versione anteriore alle modifiche del 2015) nella parte in cui, per l’adozione nazionale, riconosceva l’indennità di maternità alla madre libera professionista solo se il bambino non avesse superato i sei anni di età.
Di cosa si tratta
Il Testo unico sulla maternità e paternità riconosce l’indennità di maternità anche in caso di adozione. Per la madre libera professionista che adottava un bambino italiano, però, l’indennità era subordinata al limite dei sei anni di età del minore, limite non previsto per l’adozione internazionale né per le lavoratrici dipendenti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, lamentando l’irragionevole disparità di trattamento e la lesione della tutela della maternità, dell’infanzia e della donna lavoratrice.
La decisione della Corte
La Corte ha ritenuto la questione fondata e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui poneva il limite dei sei anni per l’adozione nazionale. Il limite era irragionevole, anche in considerazione della lunga durata della procedura di adozione nazionale, e contrastava con la tutela dell’interesse del minore.
Il principio
L’indennità di maternità tutela non solo la madre ma anche l’interesse del minore: subordinare il beneficio, nella sola adozione nazionale della libera professionista, al limite dei sei anni di età del bambino è irragionevole e lesivo dei principi costituzionali di tutela della maternità, dell’infanzia e della donna lavoratrice.
Domande e risposte
Chi era penalizzato dalla norma annullata?
La madre libera professionista che adottava un bambino italiano di età superiore ai sei anni, esclusa dall’indennità di maternità.
Perché il limite dei sei anni era incostituzionale?
Perché irragionevole e discriminatorio rispetto all’adozione internazionale e alle lavoratrici dipendenti, e contrario alla tutela dell’interesse del minore.
Il limite esiste ancora?
La pronuncia riguarda la versione della norma anteriore al d.lgs. n. 80 del 2015, che ha già eliminato in via generale il requisito dei sei anni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro di uguaglianza e ragionevolezza, ritenuto violato
- Art. 31 della Costituzione — Parametro sulla tutela della maternità e dell’infanzia
- Art. 37 della Costituzione — Parametro sulla tutela della donna lavoratrice
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