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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sollevata dalla Commissione tributaria di Novara su alcune disposizioni del decreto-legge semplificazioni fiscali del 2012. Le norme impugnate restano in vigore.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 16 del 2012 conteneva disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie e di potenziamento delle procedure di accertamento. Il dubbio riguardava il rispetto dei presupposti per la decretazione d’urgenza, in particolare l’omogeneità dei contenuti aggiunti.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Novara aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 5-quater, 5-sexies e 5-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. legge n. 44 del 2012), in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, sui presupposti del decreto-legge.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi impugnati dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, sollevata in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione.
Il principio
Le disposizioni introdotte in sede di conversione di un decreto-legge non violano l’art. 77 Cost. quando risultano coerenti con l’oggetto e le finalità del provvedimento d’urgenza, rispettando i presupposti di necessità e urgenza.
Domande e risposte
Le norme del decreto semplificazioni fiscali sono rimaste valide?
Sì. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, quindi i commi impugnati continuano a produrre effetti.
Cosa contestava il giudice rimettente?
Riteneva che le disposizioni violassero l’art. 77 della Costituzione sui presupposti e sui limiti della decretazione d’urgenza.
Chi aveva sollevato la questione?
La Commissione tributaria provinciale di Novara, nell’ambito di una controversia con l’Agenzia delle entrate.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — parametro sui presupposti di necessità e urgenza e sui limiti del decreto-legge
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