Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la previsione che rendeva obbligatorio l’aumento di pena per la recidiva reiterata, restituendo al giudice la valutazione caso per caso sull’effettiva applicazione dell’aggravante.
Di cosa si tratta
La recidiva reiterata aggrava la pena di chi, già recidivo, commette un nuovo reato. Una riforma del 2005 aveva reso obbligatorio, in determinati casi, l’aumento di pena, sottraendo al giudice ogni margine di valutazione. Diversi giudici hanno dubitato della legittimità di tale automatismo.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sollevato in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, tra cui dalla Corte d’appello di Napoli.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, cod. pen. limitatamente alle parole «è obbligatorio e,», dichiarando inoltre manifestamente inammissibile una delle questioni sollevate.
Il principio
L’aumento di pena per la recidiva reiterata non può essere automatico e obbligatorio: il giudice deve poter valutare in concreto se il nuovo reato sia espressione di una maggiore colpevolezza e pericolosità, in coerenza con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e funzione rieducativa della pena.
Domande e risposte
Cos’è la recidiva reiterata?
È l’aggravante che colpisce chi, già recidivo, commette un ulteriore reato.
Cosa ha eliminato la Corte?
L’obbligatorietà dell’aumento di pena, sopprimendo le parole «è obbligatorio e,» nel testo dell’art. 99, quinto comma, cod. pen.
Cosa può fare ora il giudice?
Può valutare in concreto, caso per caso, se applicare l’aumento di pena per la recidiva reiterata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, violato dall’automatismo dell’aggravante.
- Art. 27 della Costituzione — Sancisce la responsabilità personale e la finalità rieducativa della pena, incompatibili con aumenti automatici.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.