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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale accoglie il conflitto sollevato dal Tribunale di Roma: dichiara che non spettava al Senato qualificare come insindacabili le dichiarazioni del senatore Gasparri e annulla la relativa deliberazione, perché mancava il nesso con la funzione parlamentare.

Di cosa si tratta

L’art. 68, primo comma, della Costituzione protegge le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni. La controversia nasceva da dichiarazioni rese dall’on. Maurizio Gasparri nei confronti di Marco Travaglio: il Senato le aveva dichiarate insindacabili, ostacolando il giudizio civile pendente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile, aveva promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, contestando la deliberazione del Senato del 20 dicembre 2012 che dichiarava insindacabili le opinioni espresse dal senatore Gasparri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni del senatore Gasparri costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e ha annullato la deliberazione di insindacabilità adottata il 20 dicembre 2012.

Il principio

La prerogativa dell’insindacabilità copre solo le opinioni legate da un nesso funzionale con l’attività parlamentare: in assenza di tale collegamento, la Camera non può dichiararle insindacabili e la relativa delibera è annullabile.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte sul caso Gasparri?

Che il Senato non poteva qualificare come insindacabili le dichiarazioni del senatore, perché mancava il nesso funzionale con l’attività parlamentare; la deliberazione di insindacabilità è stata annullata.

Cosa significa «insindacabilità» parlamentare?

È la garanzia, prevista dall’art. 68 Cost., per cui i parlamentari non rispondono delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni; non copre però le dichiarazioni prive di collegamento funzionale.

Chi aveva sollevato il conflitto?

Il Tribunale ordinario di Roma, davanti al quale pendeva il procedimento civile relativo alle dichiarazioni del senatore.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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