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Con l’ordinanza n. 202 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla revisione delle circoscrizioni degli uffici dei giudici di pace, sollevata in riferimento all’autonomia regionale differenziata.

Di cosa si tratta

La riforma delle circoscrizioni giudiziarie ha riguardato anche gli uffici dei giudici di pace, con il d.lgs. n. 156 del 2012. Il dubbio riguardava il rapporto con l’art. 116, terzo comma, della Costituzione, che consente di attribuire alle Regioni ordinarie ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Cuneo (ex Ufficio di Borgo San Dalmazzo) aveva sollevato la questione sugli artt. 1, comma 1 (con la tabella A), e 5, comma 2, del d.lgs. n. 156 del 2012, in riferimento all’art. 116, terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. L’art. 116, terzo comma, Cost. richiede un complesso procedimento (legge statale su iniziativa della Regione, intesa, voto a maggioranza assoluta delle Camere); alla Regione Piemonte non era stata attribuita la maggiore autonomia invocata, sicché il parametro costituzionale non aveva avuto attuazione e non poteva fondare la censura.

Il principio

Il parametro dell’art. 116, terzo comma, Cost. sull’autonomia regionale differenziata può essere invocato solo se quella maggiore autonomia è stata effettivamente attribuita alla Regione con l’apposito procedimento: in mancanza, la questione è inammissibile.

Domande e risposte

Cos’è l’autonomia differenziata dell’art. 116, terzo comma, Cost.?

È la possibilità di attribuire alle Regioni ordinarie ulteriori forme di autonomia, tramite legge statale su iniziativa regionale, intesa e voto a maggioranza assoluta delle Camere.

Perché la questione è inammissibile?

Perché al Piemonte non era stata riconosciuta la maggiore autonomia invocata: il parametro costituzionale non aveva ancora avuto attuazione.

La riforma delle circoscrizioni dei giudici di pace è valida?

La Corte non l’ha annullata: ha dichiarato la questione inammissibile per difetto del presupposto.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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