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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni dell’assestamento di bilancio della Regione Basilicata, impugnate dal Governo per contrasto con i principi costituzionali in materia di finanza pubblica e buon andamento.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune norme contenute nell’assestamento del bilancio di previsione 2014 e nel bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Basilicata, ritenendole in contrasto con la Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 42, commi 4 e 5, e 51, comma 4, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento, tra gli altri, agli artt. 97 e 117 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, commi 4 e 5, e dell’art. 51, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 26 del 2014.
Il principio
Le leggi regionali di bilancio devono rispettare i principi costituzionali in materia di finanza pubblica e di buon andamento dell’amministrazione: la violazione di tali principi comporta la declaratoria di illegittimità delle relative disposizioni.
Domande e risposte
Chi ha impugnato le norme?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale contro la legge regionale di assestamento del bilancio.
Quali disposizioni sono state colpite?
Gli artt. 42, commi 4 e 5, e 51, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 26 del 2014.
Quale è stato l’esito?
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Garantisce il buon andamento dell’amministrazione, parametro richiamato nel giudizio sulle norme di bilancio.
- Art. 117 della Costituzione — Disciplina il riparto di competenze e i vincoli di finanza pubblica rilevanti per la legge regionale.
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