Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2420 c.c. – Sorteggio delle obbligazioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le operazioni per l’estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2419 - Articolo 2419 Codice Civile: Azione individuale degli obbligazion…→Cod. civ. art. 2420-bis - Art. 2420 bis Codice Civile: Obbligazioni convertibili in azioni→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2420 ter Codice Civile: Delega agli amministratori→Art. 2421 Codice Civile: Abrogato→Art. 2418 c.c.: Obblighi e poteri del rappresentante comune→Articolo 2422 Codice Civile: Diritto d’ispezione dei libri sociali→Articolo 2417 Codice Civile: Rappresentante comune→Articolo 2423 Codice Civile: Redazione del bilancio→Art. 2423 bis Codice Civile: Principi di redazione del bilancio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2420 c.c. introduce una forma speciale di garanzia procedurale per le operazioni di sorteggio delle obbligazioni, prescrivendo a pena di nullità la presenza di un testimone qualificato, il rappresentante comune o, in sua assenza, un notaio. La ratio è duplice: da un lato, garantire la parità di trattamento tra gli obbligazionisti, assicurando che l'estrazione avvenga in modo imparziale e trasparente; dall'altro, creare un meccanismo di documentazione affidabile che permetta successivamente di verificare la correttezza delle operazioni. In assenza di tale garanzia procedurale, il sorteggio potrebbe essere manipolato a danno di specifici obbligazionisti, con grave pregiudizio per l'equità del rimborso anticipato.
Analisi
La norma prevede una gerarchia sostitutiva: la presenza primaria è quella del rappresentante comune, soggetto istituzionalmente preposto alla tutela degli interessi collettivi degli obbligazionisti ex art. 2418 c.c.; in sua mancanza, per vacanza dell'ufficio o per impossibilità temporanea, subentra il notaio, soggetto pubblico di fiducia con funzioni di attestazione e verbalizzazione. La sanzione della nullità è particolarmente severa e conferisce alla norma carattere imperativo: le parti non possono derogare convenzionalmente a questo requisito né sanarvi con l'acquiescenza degli obbligazionisti. La nullità delle operazioni di sorteggio travolge in linea di principio anche i rimborsi effettuati sulla base dei sorteggi nulli, con potenziale obbligo restitutorio in capo alla società emittente. La presenza del soggetto qualificato deve essere effettiva per tutto lo svolgimento delle operazioni, non meramente formale.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che la società emittente procede all'estrazione a sorte delle obbligazioni da rimborsare anticipatamente, secondo quanto previsto dal regolamento del prestito. Il sorteggio è tipicamente previsto nei prestiti obbligazionari con rimborso rateale, dove periodicamente vengono estratte le obbligazioni da rimborsare nel periodo successivo. L'obbligo di presenza si applica a prescindere dall'entità del prestito e dal numero di obbligazioni estratte.
Connessioni
L'art. 2420 c.c. si collega direttamente all'art. 2418 c.c., che include tra gli obblighi del rappresentante comune quello di assistere alle operazioni di sorteggio. Le due norme vanno lette insieme: il primo stabilisce l'obbligo del rappresentante, il secondo sancisce la nullità per il caso in cui né il rappresentante né il notaio siano presenti. In ambito notarile, rilevano le norme della legge notarile (legge 89/1913) sui verbali e la funzione di attestazione. Per i prestiti obbligazionari quotati, la Consob e le regole del mercato di quotazione possono prevedere requisiti aggiuntivi di trasparenza per le operazioni di sorteggio.
Casi pratici
Caso 1: Alfa S.p.A
effettua il sorteggio annuale delle obbligazioni da rimborsare senza avvisare il rappresentante comune Tizio, che non è presente alle operazioni. Alcune settimane dopo, il rappresentante scopre l'omissione. Poiché le operazioni di estrazione si sono svolte in assenza sia del rappresentante sia di un notaio, il sorteggio è nullo ai sensi dell'art. 2420 c.c. I rimborsi già effettuati sulla base delle estrazioni nulle potrebbero essere soggetti a ripetizione.
Caso 2: Beta S.p.A
deve procedere al sorteggio delle obbligazioni ma il rappresentante comune Caio è impossibilitato a partecipare per motivi di salute. La società, invece di rinviare il sorteggio, invita un notaio a presenziare alle operazioni. Il notaio redige verbale dell'estrazione e certifica la regolarità delle operazioni. Il sorteggio è valido in quanto l'art. 2420 c.c. ammette la presenza del notaio in sostituzione del rappresentante comune mancante.
Caso 3: Caso 3
Sempronio, obbligazionista di Gamma S.p.A., apprende che la propria obbligazione è stata estratta nel sorteggio annuale e che il rimborso è stato effettuato, ma che alle operazioni di sorteggio non era presente alcun soggetto qualificato. Sempronio contesta la validità del sorteggio invocando la nullità ex art. 2420 c.c. e chiede che le operazioni siano ripetute con le garanzie di legge.
Domande frequenti
Cosa succede se il sorteggio delle obbligazioni viene effettuato senza il rappresentante comune?
Se il sorteggio si svolge senza la presenza del rappresentante comune e senza quella di un notaio, le operazioni di estrazione sono nulle ai sensi dell'art. 2420 c.c. La nullità può incidere anche sulla validità dei rimborsi effettuati sulla base delle estrazioni nulle.
Il notaio può sempre sostituire il rappresentante comune al sorteggio?
Il notaio può presenziare al sorteggio solo in mancanza del rappresentante comune. Questa mancanza può essere definitiva (vacanza dell'ufficio) o temporanea (impossibilità del rappresentante). Non è invece consentito escludere il rappresentante presente e preferire il notaio per pura comodità.
La presenza al sorteggio è uno degli obblighi del rappresentante comune?
Sì. L'art. 2418 c.c. include espressamente tra gli obblighi del rappresentante comune quello di assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. La mancata presenza, se non giustificata, può configurare un inadempimento dell'incarico.
La nullità del sorteggio può essere sanata dal consenso degli obbligazionisti?
No. La nullità prevista dall'art. 2420 c.c. ha carattere imperativo e non può essere sanata dall'acquiescenza delle parti né da accordi convenzionali. Le operazioni di sorteggio nulle devono essere ripetute con le garanzie procedurali previste dalla legge.
Chi deve avvisare il rappresentante comune della data del sorteggio?
La legge non specifica il soggetto onerato della comunicazione, ma l'obbligo ricade in capo alla società emittente, che organizza le operazioni di sorteggio. Il rappresentante comune, dal canto suo, deve attivarsi per partecipare alle operazioni in adempimento del proprio mandato ex art. 2418 c.c.