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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sollevata dalla Regione siciliana contro la norma che centralizza presso il MEF il pagamento degli stipendi del personale militare e delle Forze di polizia. Lo spostamento della riscossione delle ritenute IRPEF fuori dalla Sicilia è solo un effetto indiretto di una scelta organizzativa che rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

Di cosa si tratta

La legge di stabilità 2014 ha esteso anche alle Forze armate e all’Arma dei carabinieri le procedure informatiche unificate del Ministero dell’economia e delle finanze (sistema NoiPA) per il pagamento degli stipendi. In precedenza questi pagamenti avvenivano tramite centri regionali in Sicilia, dove veniva quindi riscossa anche la ritenuta IRPEF, spettante alla Regione in base allo Statuto. La centralizzazione sposta fuori dall’Isola la fase di riscossione, riducendo le entrate regionali.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 402, della legge n. 147 del 2013, sollevato dalla Regione siciliana in via diretta. I parametri evocati erano l’art. 36 dello Statuto siciliano (autonomia finanziaria), gli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, oltre ai principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le censure relative agli artt. 81 e 97 Cost. (parametri estranei al Titolo V, evocati genericamente) e quella relativa all’art. 119 Cost.; ha invece dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 36 dello Statuto. La perdita di gettito è un effetto solo indiretto di una norma che disciplina l’organizzazione amministrativa e contabile dello Stato, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettere e e g, Cost.).

Il principio

Una norma statale di riorganizzazione delle modalità di pagamento degli stipendi pubblici, pur incidendo indirettamente sulle entrate regionali, non viola l’autonomia finanziaria della Regione quando l’effetto negativo è meramente riflesso e la disciplina rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Non esiste un principio di invarianza del gettito a favore della Regione siciliana, salvo il limite dell’impossibilità di svolgere le proprie funzioni.

Domande e risposte

La Regione siciliana ha perso davvero gettito IRPEF?

Sì, la Corte riconosce che la centralizzazione sposta fuori dalla Sicilia la riscossione delle ritenute, con una concreta sottrazione di entrate; ma questo danno, da solo, non rende incostituzionale la norma.

Perché la norma è stata ritenuta legittima?

Perché disciplina l’organizzazione amministrativa e contabile dello Stato, materia di competenza esclusiva statale; l’effetto sulle entrate regionali è solo indiretto.

La Regione può comunque tutelarsi?

La Corte ha invitato Stato e Regione a ricorrere a meccanismi pattizi e accordi nello spirito di leale collaborazione, trattandosi di un problema che attiene più all’equità che alla legittimità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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