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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha salvato la legge urbanistico-paesaggistica abruzzese sotto il profilo della prorogatio del Consiglio regionale, riconoscendo che rientrava negli interventi dovuti in base a disposizioni statali. Ha invece dichiarato illegittime le norme che non garantivano il coinvolgimento del Ministero nella pianificazione paesaggistica.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Abruzzo n. 26 del 2014 era stata approvata dal Consiglio regionale nel periodo di prorogatio, dopo lo scioglimento dell’assemblea e prima delle nuove elezioni. Disciplinava il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti urbanistici, prevedendo per le varianti al piano paesaggistico la sola partecipazione degli organi ministeriali a una conferenza di servizi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge per violazione dell’art. 123 Cost. (esercizio del potere legislativo in prorogatio oltre i limiti dell’art. 86 dello statuto regionale) e, in subordine, l’art. 2, commi 4 e 5, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., per contrasto con il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla prorogatio: la legge rientrava tra gli interventi dovuti in base a disposizioni statali, ammessi dallo statuto, anche perché colmava il vuoto normativo creato dalla sentenza n. 211 del 2013. Ha invece dichiarato illegittimo l’art. 2, commi 4 e 5, nel testo originario, per il mancato adeguato coinvolgimento del Ministero nella pianificazione paesaggistica.

Il principio

In regime di prorogatio il Consiglio regionale può legiferare per gli interventi dovuti in base a impegni europei o disposizioni statali, oltre che per i casi di urgenza e necessità. La pianificazione paesaggistica richiede l’elaborazione congiunta Stato-Regione: il legislatore regionale non può degradare la tutela paesaggistica a mera esigenza urbanistica escludendo o riducendo il coinvolgimento ministeriale.

Domande e risposte

Cosa significa che il Consiglio regionale era in prorogatio?

Significa che operava nel periodo successivo allo scioglimento e prima dell’insediamento del nuovo organo eletto, con poteri limitati agli atti dovuti, urgenti o costituzionalmente indifferibili.

Perché la legge non è stata annullata per la prorogatio?

Perché rientrava tra gli interventi dovuti in base a disposizioni statali, consentiti dallo statuto regionale, e colmava un vuoto normativo creato da una precedente pronuncia della Corte.

Perché sono stati annullati i commi 4 e 5 dell’art. 2?

Perché prevedevano solo una partecipazione degli organi ministeriali, senza garantire l’elaborazione congiunta del piano paesaggistico richiesta dal Codice dei beni culturali, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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