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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha respinto le censure dello Stato contro la legge della Regione Basilicata che consente, a certe condizioni, l’abbruciamento dei residui vegetali: rientra nell’agricoltura, competenza residuale regionale. Ha invece dichiarato inammissibile la censura sul trasferimento del personale dell’agenzia ARBEA per ricostruzione lacunosa del quadro normativo.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Basilicata n. 7 del 2014 modificava le norme sulla protezione dei boschi dagli incendi, consentendo a determinate condizioni l’eliminazione mediante abbruciamento dei residui vegetali (compresi quelli da forestazione e potatura). Un altro articolo disponeva il trasferimento nei ruoli regionali del personale, anche a tempo determinato, della soppressa agenzia ARBEA.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10, commi 2, 3 e 4 (in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s, Cost., per la disciplina dei rifiuti riservata allo Stato) e l’art. 29 (in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l, e terzo comma, Cost., per ordinamento civile, concorso pubblico, coordinamento della finanza pubblica e copertura finanziaria).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’abbruciamento dei residui vegetali, che rientra nella materia agricoltura, di competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.), in linea con le sentenze n. 16 e n. 38 del 2015. Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 29, perché il ricorso si fondava su un’erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo.

Il principio

L’abbruciamento in loco dei residui vegetali, come pratica ordinaria in agricoltura e selvicoltura, è escluso dalla normativa sui rifiuti e rientra nella competenza residuale regionale. Le censure di legittimità costituzionale devono fondarsi su una ricostruzione corretta e completa del contesto normativo, pena l’inammissibilità.

Domande e risposte

Perché l’abbruciamento dei residui vegetali non viola la tutela dell’ambiente?

Perché costituisce una normale pratica agricola, esclusa dalla disciplina sui rifiuti, e rientra nella competenza residuale regionale in materia di agricoltura.

Cosa ha deciso la Corte sul trasferimento del personale ARBEA?

Ha dichiarato la questione inammissibile, perché lo Stato aveva ricostruito in modo erroneo e incompleto il quadro normativo, invocando un parametro inconferente.

Cosa comporta una ricostruzione lacunosa del quadro normativo nel ricorso?

Comporta l’inammissibilità della questione, perché le censure non risultano supportate da motivazione sufficiente e adeguata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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