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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in materia di riscossione coattiva delle imposte sul reddito e di pignoramento, relative a norme che incidono sull’art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973: ostacoli processuali hanno impedito l’esame nel merito.

Di cosa si tratta

La controversia nasceva da un’esecuzione per la riscossione di imposte sul reddito. Il giudice dubitava della legittimità delle norme che disciplinano i limiti alla pignorabilità delle somme in sede di riscossione coattiva, in rapporto ai principi di uguaglianza e di tutela previdenziale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Lecce, sezione di Galatina, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 3, comma 5, lettera b), del d.l. n. 16 del 2012 — che hanno inciso sull’art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 in tema di riscossione — in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

Il principio

L’esame nel merito delle questioni in materia di riscossione e pignorabilità dei beni presuppone una corretta e completa ricostruzione della disciplina applicabile e dei suoi presupposti: carenze sul piano della rilevanza o della motivazione dell’ordinanza di rimessione conducono a una pronuncia di inammissibilità.

Domande e risposte

Di che cosa si discuteva?

Dei limiti alla pignorabilità dei beni e delle somme del debitore nell’ambito della riscossione coattiva delle imposte sul reddito, disciplinati dall’art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.

Perchè le questioni sono state dichiarate inammissibili?

Per ragioni di natura processuale che hanno impedito alla Corte di entrare nel merito dei dubbi di costituzionalità sollevati in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.

Che cosa cambia con una pronuncia di inammissibilità?

Le norme restano in vigore e il giudice rimettente, rimosso l’ostacolo processuale, potrebbe eventualmente riproporre la questione in modo corretto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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