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Con la sentenza n. 107 del 2015 la Corte costituzionale ha accolto i conflitti di attribuzione delle Regioni Toscana e Piemonte, dichiarando che non spettava alla Corte dei conti ordinare ai presidenti dei gruppi consiliari il deposito dei conti giudiziali sui contributi pubblici, e annullando i relativi decreti.
Di cosa si tratta
I gruppi consiliari dei Consigli regionali ricevono contributi pubblici. La Corte dei conti aveva ordinato ai loro presidenti di depositare i conti giudiziali sulla gestione di quei fondi. Le Regioni Toscana e Piemonte hanno ritenuto che ciò invadesse le attribuzioni costituzionali del Consiglio regionale e dei consiglieri.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni hanno promosso conflitto di attribuzione tra enti, lamentando l’interferenza dei decreti della Corte dei conti con le attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione, del Consiglio regionale e dei singoli consiglieri, richiamando tra l’altro gli artt. 5, 101, 103 e 114 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti emanare i decreti che ordinavano il deposito dei conti giudiziali, e li ha annullati.
Il principio
L’assoggettamento dei presidenti dei gruppi consiliari al giudizio sui conti della Corte dei conti, nelle forme adottate, interferiva con le attribuzioni costituzionali della Regione e del suo Consiglio: i relativi decreti sono stati perciò annullati.
Domande e risposte
Chi aveva sollevato il conflitto?
Le Regioni Toscana e Piemonte, contro decreti della Corte dei conti relativi ai conti giudiziali dei gruppi consiliari.
Che cosa ha deciso la Corte?
Che non spettava alla Corte dei conti emanare quei decreti e li ha annullati.
Perché le Regioni hanno vinto?
Perché quei provvedimenti interferivano con le attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione e del Consiglio regionale.
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione — richiamato sul principio autonomistico e sulle attribuzioni regionali
- Art. 114 della Costituzione — invocato per la posizione costituzionale delle Regioni nell’ordinamento
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