Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio promosso dalle Province autonome di Bolzano e di Trento contro una norma della legge di stabilità 2013: a seguito delle vicende processuali è venuto meno l’interesse a proseguire.
Di cosa si tratta
Le Province autonome di Trento e Bolzano avevano impugnato una disposizione della legge di stabilità 2013 incidente sui rapporti finanziari con lo Stato. Nel corso del giudizio sono maturate le condizioni per la chiusura in rito del procedimento.
La questione di legittimità costituzionale
Oggetto del ricorso in via principale era l’art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento a tutela della propria autonomia finanziaria.
La decisione della Corte
Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni e riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio.
Il principio
Il giudizio in via principale si estingue quando vengono meno, nel corso del processo, le condizioni per la sua prosecuzione: la Corte ne prende atto con ordinanza, senza pronunciarsi sul merito della questione.
Domande e risposte
Che cosa significa «estinzione del giudizio»?
Significa che il processo si chiude in rito, senza decisione sul merito, perchè sono venute meno le condizioni per proseguirlo (ad esempio per rinuncia al ricorso).
Perchè la decisione è un’ordinanza e non una sentenza?
Perchè le pronunce di natura processuale, come l’estinzione, vengono adottate dalla Corte nella forma dell’ordinanza.
Le Province hanno perso il ricorso?
No: non c’è stata una decisione di merito favorevole o sfavorevole. Il giudizio si è semplicemente chiuso per ragioni processuali.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Province autonome, oggetto del ricorso
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.