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Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio promosso dalle Province autonome di Bolzano e di Trento contro una norma della legge di stabilità 2013: a seguito delle vicende processuali è venuto meno l’interesse a proseguire.

Di cosa si tratta

Le Province autonome di Trento e Bolzano avevano impugnato una disposizione della legge di stabilità 2013 incidente sui rapporti finanziari con lo Stato. Nel corso del giudizio sono maturate le condizioni per la chiusura in rito del procedimento.

La questione di legittimità costituzionale

Oggetto del ricorso in via principale era l’art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento a tutela della propria autonomia finanziaria.

La decisione della Corte

Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni e riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio.

Il principio

Il giudizio in via principale si estingue quando vengono meno, nel corso del processo, le condizioni per la sua prosecuzione: la Corte ne prende atto con ordinanza, senza pronunciarsi sul merito della questione.

Domande e risposte

Che cosa significa «estinzione del giudizio»?

Significa che il processo si chiude in rito, senza decisione sul merito, perchè sono venute meno le condizioni per proseguirlo (ad esempio per rinuncia al ricorso).

Perchè la decisione è un’ordinanza e non una sentenza?

Perchè le pronunce di natura processuale, come l’estinzione, vengono adottate dalla Corte nella forma dell’ordinanza.

Le Province hanno perso il ricorso?

No: non c’è stata una decisione di merito favorevole o sfavorevole. Il giudizio si è semplicemente chiuso per ragioni processuali.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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