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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sui ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia contro alcune norme statali di «spending review» e di stabilità: le modifiche normative sopravvenute avevano fatto venir meno le ragioni del contenzioso.

Di cosa si tratta

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato disposizioni del decreto-legge sulla revisione della spesa pubblica (d.l. n. 95 del 2012) e della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), ritenendole lesive della propria autonomia finanziaria e del metodo dell’accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale.

La questione di legittimità costituzionale

Oggetto del giudizio erano l’art. 15, commi 13, lettera c), e 22 del d.l. n. 95 del 2012 e l’art. 1, comma 132, della legge n. 228 del 2012, impugnati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in via principale in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 97, 116, 117, 118 e 119 della Costituzione, allo Statuto speciale e al principio di leale collaborazione e dell’accordo in materia finanziaria.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato cessata la materia del contendere: le sopravvenute modifiche normative avevano soddisfatto le pretese della Regione, facendo venir meno l’interesse alla decisione.

Il principio

Quando una norma impugnata viene modificata o sostituita in modo da soddisfare le ragioni di chi ha proposto il ricorso, e la disposizione contestata non ha avuto applicazione medio tempore, il giudizio costituzionale si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Domande e risposte

Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?

Significa che, nel corso del giudizio, sono venute meno le ragioni del contrasto — di solito perchè la norma impugnata è stata modificata o abrogata in senso satisfattivo — sicchè la Corte non deve più pronunciarsi sul merito.

Perchè la Regione aveva fatto ricorso?

Perchè riteneva che i tagli alla spesa e le misure della legge di stabilità 2013 incidessero sulla propria autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale, senza il rispetto del metodo dell’accordo tra Stato e autonomie speciali.

La Corte ha dato torto alla Regione?

No: non ha deciso nel merito. Ha constatato che le modifiche sopravvenute avevano fatto venir meno l’oggetto del contendere, chiudendo così il giudizio senza un giudizio di fondatezza o infondatezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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