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La Corte dichiara estinto il processo: dopo l’abrogazione della norma toscana impugnata sulla difesa della costa, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia. La questione di merito non viene decisa.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato una norma della Regione Toscana in materia di autorizzazioni per gli interventi di ripascimento e movimentazione di sedimenti lungo la costa, ritenendola lesiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. Nel corso del giudizio la disposizione è stata abrogata dalla stessa Regione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 8 della legge della Regione Toscana 16 dicembre 2014, n. 77 (che aveva introdotto l’art. 16-sexies nella legge reg. n. 91 del 1998 sulla difesa del suolo), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente). Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
A seguito dell’abrogazione della norma impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione Toscana ha accettato la rinuncia. La Corte, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi nel merito.
Il principio
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita determina l’estinzione del processo. La questione di merito non viene quindi esaminata.
Domande e risposte
La Corte ha deciso se la norma toscana fosse legittima?
No: il processo si è estinto per rinuncia del Governo accettata dalla Regione, quindi non c’è stata una pronuncia di merito.
Perché il Governo ha rinunciato?
Perché la disposizione impugnata era stata nel frattempo abrogata dalla stessa Regione Toscana.
Cosa significa «estinzione del processo»?
Che il giudizio si chiude senza decidere la questione, per effetto della rinuncia accettata, ai sensi delle norme integrative sui giudizi costituzionali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, parametro del ricorso poi estinto.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.