Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara estinto il processo: dopo l’abrogazione della norma toscana impugnata sulla difesa della costa, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia. La questione di merito non viene decisa.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato una norma della Regione Toscana in materia di autorizzazioni per gli interventi di ripascimento e movimentazione di sedimenti lungo la costa, ritenendola lesiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. Nel corso del giudizio la disposizione è stata abrogata dalla stessa Regione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 8 della legge della Regione Toscana 16 dicembre 2014, n. 77 (che aveva introdotto l’art. 16-sexies nella legge reg. n. 91 del 1998 sulla difesa del suolo), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente). Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

A seguito dell’abrogazione della norma impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione Toscana ha accettato la rinuncia. La Corte, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi nel merito.

Il principio

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita determina l’estinzione del processo. La questione di merito non viene quindi esaminata.

Domande e risposte

La Corte ha deciso se la norma toscana fosse legittima?

No: il processo si è estinto per rinuncia del Governo accettata dalla Regione, quindi non c’è stata una pronuncia di merito.

Perché il Governo ha rinunciato?

Perché la disposizione impugnata era stata nel frattempo abrogata dalla stessa Regione Toscana.

Cosa significa «estinzione del processo»?

Che il giudizio si chiude senza decidere la questione, per effetto della rinuncia accettata, ai sensi delle norme integrative sui giudizi costituzionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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